Art. 2.
(Concessione del diritto delle quote volume).

      1. Entro due mesi dalla data di autodenuncia o dal conferimento volontario di cui all'articolo 1, i comuni procedono alla certificazione del volume dei fabbricati censiti, alla costituzione di un fondo di

 

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volume edificabile e alla contestuale assegnazione delle quote volume in misura pari al volume certificato.
      2. La concessione del diritto delle quote volume agli assegnatari diviene definitiva dopo la notifica al comune della avvenuta rottamazione a mezzo demolizione degli edifici conferiti nel censimento.